Corte costituzionale
Ordinanza n. 401/2002
Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 401/2002
- Data di deposito
- 25 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:401
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 27288
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. Infatti la questione è già stata dichiarata non fondata, risultando il meccanismo di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, anche con riferimento alla sua applicabilità alle sole aree fabbricabili e non anche a quelle agricole, di natura non omogenea alle prime. - V. citate sentenza di non fondatezza n. 351/2000, nonché ordinanza di manifesta infondatezza n. 539/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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