Corte costituzionale

Ordinanza n. 401/2002

Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
401/2002
Data di deposito
25 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:401

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 27288

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. Infatti la questione è già stata dichiarata non fondata, risultando il meccanismo di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, anche con riferimento alla sua applicabilità alle sole aree fabbricabili e non anche a quelle agricole, di natura non omogenea alle prime. - V. citate sentenza di non fondatezza n. 351/2000, nonché ordinanza di manifesta infondatezza n. 539/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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