Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/2002

Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
4/2002
Data di deposito
30 gennaio 2002
Data di decisione
16 gennaio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:4

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26768

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell’art. 464, in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata. - In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1,

del codice procedura penale, nonché dell'art. 464 del codice

procedura penale in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3, del

codice procedura penale, sollevate in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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