Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/2002

Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 399

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
399/2002
Data di deposito
25 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:399

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 384 del 27 novembre 1989
  • legge n. 144 del 24 aprile 1989
  • decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989
  • legge n. 165 del 26 giugno 1990
  • art. 1, comma 5, (come modificato), decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27281

Non esiste preclusione alla possibilità da parte dello stesso giudice di sollevare nuovamente nel corso del medesimo giudizio 'a quo' la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, tanto più se riferita a norme diverse, nei casi in cui la dichiarazione di inammissiblità della precedente si fondava sulla erronea individuazione della norma applicabile in relazione alla non rilevata modifica delle stesse norme denunciate. - Sul principio secondo cui non esiste, in via generale, una preclusione alla riproponibilità di questione incidentale di legittimità costituzionale da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio, quando sia intervenuta da parte della Corte una pronuncia meramente processuale ed il giudice 'a quo' abbia rimosso gli elementi ostativi ad una pronuncia sulla fondatezza o meno della questione, v. citate sentenze n. 189/2001, n. 42/1996, n. 433/1995.

Massima n. 27282

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - in presenza di un insediamento produttivo insistente sul territorio di più Comuni - è dovuto in misura unica a ciascun Comune sulla base della superficie complessiva ricompresa nell'ambito territoriale degli enti di riferimento. Infatti rientra nella discrezionalità del legislatore, fermo il limite della non irragionevolezza, di scegliere il sistema di tassazione per il caso di insediamenti unitari coinvolgenti pluralità di Comuni, e comunque il sistema di tariffa principalmente agganciato a quantità e classi di superficie dell'insediamento e correlato alla particolare utilizzazione dei servizi comunali in pluralità di Comuni (esistendo l'obbligo di ciascun Comune di fornire i servizi stessi per la parte del territorio in cui è ubicato l'insediamento produttivo) non comporta, di per sé, né duplicazione di imposta, atteso il ragguaglio alla superficie nel singolo Comune, né una manifesta irragionevolezza tenuto conto degli oneri dei servizi, cui sono tenuti i diversi Comuni. - Conferma l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 61/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.-l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché dal d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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