Corte costituzionale
Ordinanza n. 392/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 392
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 392/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:392
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, ultimo comma (introdotto), decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 14, comma 1, lettera a), legge n. 408 del 29 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27263
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui fissa il limite temporale, per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi, alla data prevista per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo. Infatti, da un lato, è inconferente l'indicazione quale parametro violato dell'art. 53 Cost.; dall'altro, il limite censurato non è lesivo del principio di ragionevolezza, poiché la prospettata possibilità di correzione sino all'accertamento definitivo del maggior reddito, finirebbe per divenire un mezzo elusivo delle prescrizioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e delle relative sanzioni. - Sulla natura sostanziale e non processuale del principio di capacità contributiva, v. citate sentenza n. 18/2000 e ordinanza n. 430/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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