Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
389/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:389

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
  • art. 9, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27238

La questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, deve intendersi trasferita sull'art. 80 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, nel quale il primo è stato ora trasfuso, con alcune modificazioni che peraltro non rilevano in ordine alla questione sollevata.

Massima n. 27239

Manifesta infondatezza - per mancanza di elementi idonei a modificare le ragioni di precedenti decisioni rese dalla Corte in relazione a fattispecie in parte identiche e in parte analoghe - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre effettuate al di fuori di esso. - V., per le questioni già oggetto di scrutinio, il richiamo alla sentenza n. 394/2000 e alle ordinanze n. 79/2001, n. 214/2002 e n. 139/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,

n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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