Corte costituzionale
Ordinanza n. 389/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 389
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 389/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:389
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 9, legge n. 217 del 30 luglio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27238
La questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, deve intendersi trasferita sull'art. 80 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, nel quale il primo è stato ora trasfuso, con alcune modificazioni che peraltro non rilevano in ordine alla questione sollevata.
Massima n. 27239
Manifesta infondatezza - per mancanza di elementi idonei a modificare le ragioni di precedenti decisioni rese dalla Corte in relazione a fattispecie in parte identiche e in parte analoghe - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre effettuate al di fuori di esso. - V., per le questioni già oggetto di scrutinio, il richiamo alla sentenza n. 394/2000 e alle ordinanze n. 79/2001, n. 214/2002 e n. 139/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,
n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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