Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
387/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:387

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997

Parametri

Massime

Massima n. 27248

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del decreto stesso e perciò anche degli appartenenti al corpo ad ordinamento civile della Polizia di Stato. L'applicabilità a tale personale del beneficio costituito dall'incremento del montante dei contributi, di cui al comma 7 della norma impugnata - con carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria - e la possibilità di optare per esso, riconosciuta in alternativa al personale ad ordinamento militare, attestano la sostanziale uniformità di trattamento esistente tra le varie Forze di polizia, il che esclude ogni lesione del principio di eguaglianza. E' può anche escludersi la violazione dell'art. 97 Cost., poiché le regole di buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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