Corte costituzionale
Ordinanza n. 387/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 387/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:387
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997
Parametri
Massime
Massima n. 27248
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del decreto stesso e perciò anche degli appartenenti al corpo ad ordinamento civile della Polizia di Stato. L'applicabilità a tale personale del beneficio costituito dall'incremento del montante dei contributi, di cui al comma 7 della norma impugnata - con carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria - e la possibilità di optare per esso, riconosciuta in alternativa al personale ad ordinamento militare, attestano la sostanziale uniformità di trattamento esistente tra le varie Forze di polizia, il che esclude ogni lesione del principio di eguaglianza. E' può anche escludersi la violazione dell'art. 97 Cost., poiché le regole di buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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