Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
381/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:381

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27244

E' ammissibile la questione di legittimità in ordine alla quale è stata eccepita carenza di motivazione sulla rilevanza poiché, dalla lettura globale del provvedimento di rimessione, si deducono con sufficiente chiarezza gli effetti di ordine processuale derivanti da un eventuale accoglimento della questione stessa.

Massima n. 27245

E' ammissibile la questione di legittimità in ordine alla quale è stato eccepito il difetto di rilevanza, conseguente all'intervenuta declaratoria di contumacia di una delle parti convenute nel giudizio 'a quo' - declaratoria dalla quale deriverebbe la consumazione del potere decisorio in ordine all'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, norma denunciata in quanto non consente alla parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati - poiché è possibile, ai sensi dell'art. 177 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento a suo tempo emesso.

Massima n. 27246

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al laureato in giurisprudenza, privo del titolo di avvocato, di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati. E' infatti del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse dell'avvocato e quello della parte assistita, stante la facoltà di questa di scegliere un difensore di un altro ordine, cosicché risulta eliminato anche il conflitto del primo rispetto all'intera categoria degli avvocati. Inoltre, la possibilità di difendersi del laureato che è anche avvocato, e che può esercitare la professione - secondo una scelta consentita al legislatore - subordinatamente al superamento di un esame di abilitazione, non crea disparità di trattamento tra tale soggetto e il semplice laureato in giurisprudenza, essendo le due situazioni profondamente diverse tra loro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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