Corte costituzionale
Ordinanza n. 381/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 381/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:381
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27244
E' ammissibile la questione di legittimità in ordine alla quale è stata eccepita carenza di motivazione sulla rilevanza poiché, dalla lettura globale del provvedimento di rimessione, si deducono con sufficiente chiarezza gli effetti di ordine processuale derivanti da un eventuale accoglimento della questione stessa.
Massima n. 27245
E' ammissibile la questione di legittimità in ordine alla quale è stato eccepito il difetto di rilevanza, conseguente all'intervenuta declaratoria di contumacia di una delle parti convenute nel giudizio 'a quo' - declaratoria dalla quale deriverebbe la consumazione del potere decisorio in ordine all'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, norma denunciata in quanto non consente alla parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati - poiché è possibile, ai sensi dell'art. 177 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento a suo tempo emesso.
Massima n. 27246
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al laureato in giurisprudenza, privo del titolo di avvocato, di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati. E' infatti del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse dell'avvocato e quello della parte assistita, stante la facoltà di questa di scegliere un difensore di un altro ordine, cosicché risulta eliminato anche il conflitto del primo rispetto all'intera categoria degli avvocati. Inoltre, la possibilità di difendersi del laureato che è anche avvocato, e che può esercitare la professione - secondo una scelta consentita al legislatore - subordinatamente al superamento di un esame di abilitazione, non crea disparità di trattamento tra tale soggetto e il semplice laureato in giurisprudenza, essendo le due situazioni profondamente diverse tra loro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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