Corte costituzionale

Ordinanza n. 379/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 379

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
379/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:379

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27226

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 17 gennaio 2001, con la quale si è stabilito che le dichiarazioni pronunciate nel corso di trasmissioni televisive da un deputato costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, come tali insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussiste infatti, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione della Corte d'appello e, rispettivamente, della Camera dei deputati a sollevare il conflitto e a resistere ad esso mentre, sotto il profilo oggettivo, viene lamentata la lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, a seguito della detta deliberazione della Camera che ha affermato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. - Riguardo alla legittimazione degli organi giurisdizionali a sollevare conflitto tra poteri dello Stato, v., da ultimo, ordinanze citate n. 84, n. 37 e n. 6/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze