Corte costituzionale
Ordinanza n. 377/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 377/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:377
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 17 ottobre 2001
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, comma 1, lett. h), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 8, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 31, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 27229
E' improcedibile il ricorso proposto dal Governo in via principale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, avverso la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001, recante norme per l'integrazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti. Il giudizio non può infatti avere ulteriore seguito in quanto la nuova disciplina introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, a modifica dell'art. 127 della Costituzione, che ha soppresso la fase del controllo preventivo sulle leggi regionali deliberate ma non ancora promulgate, si applica, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge cost. n. 3, anche al procedimento di impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma Valle d'Aosta; restando comunque salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale contestata, secondo il nuovo testo dell'art. 127. - V., nello stesso senso, sentenza n. 17/2002 e ordinanza n. 65/2002, citate nella decisione; v. altresì la sentenza n. 38/1957, richiamata a proposito della stretta correlazione esistente tra l'autonomia delle ragioni a statuto speciale (e le province autonome) e le modalità di impugnazione delle leggi regionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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