Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 377

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
377/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:377

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 17 ottobre 2001

Parametri

  • art. 127, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 3, comma 1, lett. h), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 8, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 31, statuto regione Valle d'Aosta

Massime

Massima n. 27229

E' improcedibile il ricorso proposto dal Governo in via principale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, avverso la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001, recante norme per l'integrazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti. Il giudizio non può infatti avere ulteriore seguito in quanto la nuova disciplina introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, a modifica dell'art. 127 della Costituzione, che ha soppresso la fase del controllo preventivo sulle leggi regionali deliberate ma non ancora promulgate, si applica, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge cost. n. 3, anche al procedimento di impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma Valle d'Aosta; restando comunque salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale contestata, secondo il nuovo testo dell'art. 127. - V., nello stesso senso, sentenza n. 17/2002 e ordinanza n. 65/2002, citate nella decisione; v. altresì la sentenza n. 38/1957, richiamata a proposito della stretta correlazione esistente tra l'autonomia delle ragioni a statuto speciale (e le province autonome) e le modalità di impugnazione delle leggi regionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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