Corte costituzionale
Ordinanza n. 345/2002
Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 345/2002
- Data di deposito
- 12 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 2751-bis, codice civile
- legge n. 219 del 14 maggio 1981
- art. 2777, codice civile
- art. 39, comma 11, decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27186
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nella procedura fallimentare il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis del codice civile. Infatti la questione è stata sollevata nella fase della procedura fallimentare diretta alla formazione dello stato passivo, mentre soltanto nella fase successiva, dedicata all'approvazione del progetto di riparto dell'attivo, acquista rilevanza il problema dei limiti che alla soddisfazione di ciascun credito eventualmente derivino dal concorso con altri crediti ammessi; sicché la questione, concernendo una norma della quale il rimettente non deve allo stato fare applicazione, è priva di rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
36 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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