Corte costituzionale
Ordinanza n. 340/2002
Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 340
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 340/2002
- Data di deposito
- 12 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:340
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 205 del 21 luglio 2000
- art. 34, comma 2, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 35, comma 1, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 34, comma 1, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27173
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti, rispettivamente, l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - e gli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, dello stesso decreto legislativo - in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione - sollevate sotto il profilo che tali norme, in violazione dei limiti della legge di delega, avrebbero sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario e devoluto alla giurisidizione del giudice amministrativo, «le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio». Le questioni devono essere rigettate per insufficiente motivazione sulla rilevanza, non avendo i rimettenti verificato la praticabilità della diversa ipotesi interpretativa della normativa impugnata, secondo cui l'intervenuta modifica, con legge formale, della normativa stessa renderebbe non proponibile la questione di legittimità per eccesso di delega. - V., per la stessa ipotesi interpretativa, la citata ordinanza n. 123/2002; v. altresì la richiamata sentenza n. 292/2002, che ha riconosciuto viziato da eccesso di delega l'art. 33 dello stesso decreto n. 80 del 1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con le ordinanze iscritte ai numeri 598 e 775 r.o. 2001, nonché della questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del citato decreto legislativo, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al numero 912 r.o. 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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