Corte costituzionale
Ordinanza n. 321/2002
Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 321/2002
- Data di deposito
- 5 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 2200, codice civile
- art. 187, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 160, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 2193, codice civile
- art. 147, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 27151
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile. Infatti, per un verso, è palesemente erroneo - perché contrario a tutto il sistema normativo in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni della società di persone - il prospettato raffronto tra la situazione del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto di una società irregolare; e, sotto il profilo della ragionevolezza, proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche costituisce il fondamento della disciplina censurata. - V. anche le citate sentenze n. 66/1999 e n. 319/2000, relative a ipotesi - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - di società regolarmente costituite e pubblicizzate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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