Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/2002

Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 320

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
320/2002
Data di deposito
5 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:320

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27150

Manifesta inammissibiltà della questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura civile, 669-quinquies, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, e 669-octies, quinto comma, nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti la questione, come prospettata, non coinvolge problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla luce dei principî di inviolabilità del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) e 669-octies (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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