Corte costituzionale
Ordinanza n. 320/2002
Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 320/2002
- Data di deposito
- 5 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:320
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27150
Manifesta inammissibiltà della questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura civile, 669-quinquies, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, e 669-octies, quinto comma, nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti la questione, come prospettata, non coinvolge problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla luce dei principî di inviolabilità del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) e 669-octies (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze