Corte costituzionale
Ordinanza n. 313/2002
Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 313/2002
- Data di deposito
- 4 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:313
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 28 del 18 febbraio 1999
- art. 26, comma 4, terzo periodo (interpretato), decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 27116
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto dispone che le ritenute sugli interessi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso, senza tuttavia menzionare espressamente i soggetti esclusi dall'imposta stessa, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 917 del 1986. - V., l'ordinanza n. 174/2001, quale precedente richiamato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, come interpretato dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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