Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/2002

Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
311/2002
Data di deposito
4 luglio 2002
Data di decisione
20 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:311

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
  • legge n. 35 del 25 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27114

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma quarto, della Costituzione, in quanto, nel disciplinare l'applicazione dei principî costituzionali in tema di «giusto processo», ai procedimenti penali in corso, consente la valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento (sempre che la loro attendibilità sia «confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»). Come già evidenziato in precedente decisione, infatti, la norma ha pienamente assolto al compito di regolare transitoriamente l'applicazione di detti principî in conformità agli indirizzi contenuti nella legge costituzionale n. 2 del 1999, a proposito della conservazione, sia pure 'medio tempore', del pregresso sistema - nella parte in cui questo fosse incompatibile con i nuovi principî e le nuove regole - e della non totale vanificazione dell'attività probatoria già espletata. La lamentata, possibile diversità di trattamento processuale, costituisce, invece, una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria. - Cfr., su identica questione, la richiamata sentenza n. 381/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7

gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 111, comma quarto, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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