Corte costituzionale
Ordinanza n. 311/2002
Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 311/2002
- Data di deposito
- 4 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:311
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
- legge n. 35 del 25 febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27114
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma quarto, della Costituzione, in quanto, nel disciplinare l'applicazione dei principî costituzionali in tema di «giusto processo», ai procedimenti penali in corso, consente la valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento (sempre che la loro attendibilità sia «confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»). Come già evidenziato in precedente decisione, infatti, la norma ha pienamente assolto al compito di regolare transitoriamente l'applicazione di detti principî in conformità agli indirizzi contenuti nella legge costituzionale n. 2 del 1999, a proposito della conservazione, sia pure 'medio tempore', del pregresso sistema - nella parte in cui questo fosse incompatibile con i nuovi principî e le nuove regole - e della non totale vanificazione dell'attività probatoria già espletata. La lamentata, possibile diversità di trattamento processuale, costituisce, invece, una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria. - Cfr., su identica questione, la richiamata sentenza n. 381/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7
gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 111, comma quarto, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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