Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/2002

Corte cost., ord. 3 luglio 2002, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
310/2002
Data di deposito
3 luglio 2002
Data di decisione
20 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:310

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27143

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dette norme precluderebbero l'applicazione, nel processo tributario, dell'art. 373 del codice di procedura civile. Infatti risulta dall'ordinanza di rimessione che il giudice rimettente aveva adottato provvedimenti in applicazione della norma censurata, e ciò si pone in palese ed insanabile contrasto con la premessa interpretativa della sua inapplicabilità al processo tributario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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