Corte costituzionale
Ordinanza n. 310/2002
Corte cost., ord. 3 luglio 2002, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 310/2002
- Data di deposito
- 3 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 30, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 27143
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dette norme precluderebbero l'applicazione, nel processo tributario, dell'art. 373 del codice di procedura civile. Infatti risulta dall'ordinanza di rimessione che il giudice rimettente aveva adottato provvedimenti in applicazione della norma censurata, e ciò si pone in palese ed insanabile contrasto con la premessa interpretativa della sua inapplicabilità al processo tributario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze