Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/2002

Corte cost., ord. 28 giugno 2002, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
299/2002
Data di deposito
28 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:299

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 134 del 29 marzo 2001
  • art. 17-bis, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27111

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell'ambito dello speciale elenco istituito presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati. La norma non travalica la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità, spettante al legislatore, in tema di concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, essendo orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione stessa né pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, poiché assicura, comunque, un'ampia possibilità di scelta del difensore tra quelli iscritti. - V., a proposito della discrezionalità del legislatore in ordine all'esercizio della difesa tecnica, le sentenze citate n. 394/2000, n. 61/1996, n. 54/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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