Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/2002
Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/2002
- Data di deposito
- 26 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 58-quater, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 27128
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al comma 1 si applica a tutti i condannti nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, anziché ai soli condannati per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis, comma 1, del medesimo ordinamento. Infatti il legislatore ha operato scelte articolate e differenziate in relazione alle categorie dei reati e alle tipologie dei benefici, e la meccanica trasposizione nel comma 2 dell'art. 58-quater della categoria dei delitti indicati nel comma 1 si risolverebbe in un intervento del tutto arbitrario all'interno di una disciplina complessiva che si propone di contemperare le peculiari esigenze che sottostanno alla concessione, ai divieti di concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione e degli altri istituti contemplati nel medesimo articolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58-quater comma 2, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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