Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/2002

Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
289/2002
Data di deposito
26 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:289

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58-quater, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 27128

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al comma 1 si applica a tutti i condannti nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, anziché ai soli condannati per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis, comma 1, del medesimo ordinamento. Infatti il legislatore ha operato scelte articolate e differenziate in relazione alle categorie dei reati e alle tipologie dei benefici, e la meccanica trasposizione nel comma 2 dell'art. 58-quater della categoria dei delitti indicati nel comma 1 si risolverebbe in un intervento del tutto arbitrario all'interno di una disciplina complessiva che si propone di contemperare le peculiari esigenze che sottostanno alla concessione, ai divieti di concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione e degli altri istituti contemplati nel medesimo articolo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58-quater comma 2, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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