Corte costituzionale
Ordinanza n. 27/2002
Corte cost., ord. 15 febbraio 2002, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 27/2002
- Data di deposito
- 15 febbraio 2002
- Data di decisione
- 11 febbraio 2002
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:27
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 24 ottobre 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 26765
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento penale per diffamazione. Infatti il conflitto verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione della Camera dei deputati e insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente Tribunale di Taranto, il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, sia notificato alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere successivamente depositato, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine, di venti giorni dall'ultima notifica, di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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