Corte costituzionale
Ordinanza n. 262/2002
Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 262/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, comma 2, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 2, legge n. 210 del 3 luglio 1998
- art. 12, legge n. 341 del 19 novembre 1990
- legge n. 158 del 22 aprile 1987
- art. 3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 7, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 1, comma 6, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 8, comma 10, legge n. 370 del 19 ottobre 1999
- art. 16, legge n. 341 del 19 novembre 1990
- art. 2, decreto-legge n. 57 del 2 marzo 1987
- art. 1, legge n. 210 del 3 luglio 1998
- legge n. 1255 del 3 novembre 1961
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 1981
- art. 1, decreto-legge n. 57 del 2 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 27049
Secondo un principio più volte affermato, è inammissibile l'intervento nel giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi di coloro che non rivestono la qualità di parte del giudizio principale e sono dunque portatori di un interesse puramente riflesso a una determinata decisione sulla questione sollevata, per le possibili conseguenze che il giudizio costituzionale potrebbe assumere nell'ambito di altri giudizi di merito pendenti di identico o analogo oggetto. - V. citate ordinanza n. 183/2001, ordinanza del 22 maggio 2001, allegata alla sentenza n. 291/2001 e ordinanza del 20 febbraio 2001, allegata alla sentenza n. 189/2001. - La Corte ammette l'intervento di soggetti che non sono parti del giudizio principale ma alla condizione che esso sia basato su una situazione giuridica individualizzata, riconoscibile quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato a incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta; v., tra molte, citate sentenza n. 333/2001 e ordinanza n. 456/2000.
Massima n. 27062
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, essendosi determinato - secondo l'assunto del rimettente - un quadro normativo di totale sovrapposizione dei compiti e delle funzioni affidati ai tecnici laureati ed ai ricercatori universitari, non prevede la piena e definitiva equiparazione dello 'status' giuridico ed economico delle due categorie. Infatti il complessivo quadro normativo evidenzia che accanto alla parziale sovrapposizione di compiti didattici continua a sussistere la essenziale differenziazione di fondo tra la ricerca e la direzione e gestione che dà ragione alla esistenza delle due categorie. - Sulla impropria invocazione dell'art. 97 della Costituzione in vista della mera attribuzione di miglioramenti di trattamento normativo e retributivo, v. citata sentenza n. 273/1997. - Sulla attività di assistenza ospedaliera e la funzione didattica, v. citate sentenza n. 71/2001, n. 136/1997, n. 134/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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