Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/2002
Corte cost., ord. 29 maggio 2002, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/2002
- Data di deposito
- 29 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 maggio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 155 del 26 aprile 1985
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 44 del 1° marzo 1985
Parametri
Massime
Massima n. 27060
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizioni e delle agenzie marittime. Infatti, manifestando dubbi sull'applicabilità della norma denunciata alla controversia al suo esame una volta che si faccia applicazione dei principî generali, il giudice rimettente si è con ciò sottratto all'obbligo di motivare in maniera univoca e non perplessa sulla necessità di risolvere la controversia mediante l'applicazione della norma denunciata. - V. anche sentenza n. 427/1990 (richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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