Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/2002

Corte cost., ord. 29 maggio 2002, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
229/2002
Data di deposito
29 maggio 2002
Data di decisione
22 maggio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 155 del 26 aprile 1985
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 44 del 1° marzo 1985

Parametri

Massime

Massima n. 27060

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la quota a carico dei lavoratori dei contributi versati al Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizioni e delle agenzie marittime. Infatti, manifestando dubbi sull'applicabilità della norma denunciata alla controversia al suo esame una volta che si faccia applicazione dei principî generali, il giudice rimettente si è con ciò sottratto all'obbligo di motivare in maniera univoca e non perplessa sulla necessità di risolvere la controversia mediante l'applicazione della norma denunciata. - V. anche sentenza n. 427/1990 (richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1985, n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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