Corte costituzionale

Ordinanza n. 227/2002

Corte cost., ord. 29 maggio 2002, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
227/2002
Data di deposito
29 maggio 2002
Data di decisione
22 maggio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 43, legge n. 335 del 8 agosto 1995
  • art. 73, legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27058

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa. Ed invero non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali, prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale, sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate. - V. sentenze n. 218/1995, n. 240/1994; ordinanze n. 143/2001 e n. 174/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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