Corte costituzionale
Ordinanza n. 227/2002
Corte cost., ord. 29 maggio 2002, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 227/2002
- Data di deposito
- 29 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 maggio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 43, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 73, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27058
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa. Ed invero non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali, prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale, sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate. - V. sentenze n. 218/1995, n. 240/1994; ordinanze n. 143/2001 e n. 174/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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