Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/2002

Corte cost., ord. 29 maggio 2002, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
224/2002
Data di deposito
29 maggio 2002
Data di decisione
22 maggio 2002
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 59, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
  • art. 63, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
  • art. 59, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27055

Restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 1999 nella parte in cui abroga l’art. 21 della legge n. 319 del 1976 e le tabelle A e C ad essa allegate, nonché dell’art. 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui, prevedendo, ai fini della configurazione della fattispecie penalmente sanzionata dello scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, soltanto le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5, e non anche i coliformi totali e fecali, esclude che questi ultimi possano costituire l’oggetto materiale della fattispecie incriminatrice in quanto, la depenalizzazione della fattispecie così realizzata sarebbe in contrasto con i criteri direttivi della delega sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 152 del 1999, disposta con l’art. 1 della legge n. 146 del 1994, e successivamente prorogata dall’art. 6 della legge n. 52 del 1996 e nuovamente prorogata e integrata dall’art. 17 della legge n. 128 del 1998.La restituzione degli atti al giudice ‘a quo’ si impone, atteso che, successivamente alla emissione dell’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.lgs. n. 258 del 2000 il cui art. 23 ha fra l’altro sostituito il comma 5 dell’art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999, assoggettando alla sanzione penale dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da cinque a cinquanta milioni lo scarico che << supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma degli artt. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Taranto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

F.to:

Massimo VARI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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