Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/2002

Corte cost., ord. 23 maggio 2002, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
214/2002
Data di deposito
23 maggio 2002
Data di decisione
20 maggio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:214

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27030

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude che uno stesso difensore possa assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso o collegato. Infatti, da un lato, le censure prospettate si basano sull'erroneo presupposto interpretativo che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati si riferisca solo alle dichiarazioni accusatorie, mentre il tenore testuale della disposizione consente di ritenere incluse nel suo ambito di operatività anche dichiarazioni che si risolvono a favore di altro imputato; dall'altro, la finalità di assicurare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni appare ragionevolmente soddisfatta da una disciplina che tende ad evitare che la scelta di un difensore comune possa risolversi obiettivamente in veicolo di circolazione tra più imputati del contenuto delle dichiarazioni rese sulla responsabilità di altri imputati. - Sulla libertà di scelta del difensore e sulla possibilità di imporre limitazioni per il contemperamento con altri interessi, v. citata sentenza n. 54/1977. - Con riferimento alle limitazioni dell'ambito territoriale entro cui operare la scelta, v. citate sentenza n. 394/2000, ordinanze n. 79/2001 e n. 139/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle Corti di assise di Palermo e di Agrigento, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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