Corte costituzionale
Ordinanza n. 2/2002
Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 2/2002
- Data di deposito
- 30 gennaio 2002
- Data di decisione
- 16 gennaio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:2
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26766
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - attribuendo al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento ove l’immobile, dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all’esercizio della stessa attività o di attività affini a quella svolta dal conduttore uscente - non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione dell’immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria. Infatti appare palese l’erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente, il quale muove da un indirizzo giurisprudenziale formato con esclusivo riferimento al primo comma della disposizione censurata, e non dà alcun conto nell’ordinanza delle ragioni che dovrebbero sostenere l’estensione di tale orientamento alla fattispecie oggetto della questione di costituzionalità, riguardata dal secondo comma della medesima disposizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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