Corte costituzionale
Ordinanza n. 187/2002
Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 187/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26919
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’ art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata convalida del trattenimento, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Infatti il rimettente, nel promuovere la questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato. - V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.
Massima n. 26920
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la durata del trattenimento dello straniero nel contro di permanenza temporanea e assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dell'inizio della misura e del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti il rimettente, nel promuovere le questioni di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato. - V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.
Massima n. 26921
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dello straniero dell'inizio della misura del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti la norma censurata è contenuta in una disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevate, in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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