Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/2002

Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
187/2002
Data di deposito
10 maggio 2002
Data di decisione
6 maggio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:187

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26919

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’ art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata convalida del trattenimento, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Infatti il rimettente, nel promuovere la questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato. - V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.

Massima n. 26920

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la durata del trattenimento dello straniero nel contro di permanenza temporanea e assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dell'inizio della misura e del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti il rimettente, nel promuovere le questioni di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del trattenimento" dello straniero, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato. - V. analoghe ordinanze citate n. 387/2001 e n. 297/2001 di manifesta inammissibilità.

Massima n. 26921

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il questore ha l'obbligo di dare avviso al difensore dello straniero dell'inizio della misura del trattenimento, fin dall'adozione del relativo provvedimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice. Infatti la norma censurata è contenuta in una disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevate, in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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