Corte costituzionale
Ordinanza n. 182/2002
Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 182/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:182
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, lettera c), legge della Regione Umbria del 30 luglio 2001
- art. 2, comma 1, legge della Regione Umbria del 30 luglio 2001
- art. 12, comma 1, legge della Regione Umbria del 30 luglio 2001
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 8, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 26994
È improcedibile il ricorso diretto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 2, comma 1, 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 1, della legge della Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001, recante disciplina dei poteri regionali con riguardo agli impianti che producono emissioni elettromagnetiche, disciplina impugnata in quanto ritenuta in contrasto con il principio di ragionevolezza e per indebito esercizio di potestà legislativa in una materia che sarebbe sottratta alla competenza regionale in quanto riservata alla competenza dello Stato. L'improcedibilità, infatti, s'impone a seguito della intervenuta integrale sostituzione dell'art. 127 della Costituzione - operata con l'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - e della conseguente soppressione della fase del controllo preventivo sulle leggi regionali deliberate ma non ancora promulgate, mentre resta salva - dopo la modifica costituzionale - la facoltà del Governo di promuovere nei confronti della legge regionale, una volta promulgata e pubblicata, questione di legittimità costituzionale nei termini previsti dal nuovo testo del medesimo art. 127 e, se del caso, alla luce anche dei nuovi parametri del Titolo V introdotti con la menzionata legge costituzionale n. 3 del 2001. - V., analogamente, sentenza n. 17/2002 e ordinanza n. 65/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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