Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/2002

Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
175/2002
Data di deposito
10 maggio 2002
Data di decisione
6 maggio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, legge n. 23 del 29 gennaio 1986
  • art. 11, decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995
  • art. 26, legge n. 23 del 29 gennaio 1986
  • art. 85, legge n. 312 del 11 luglio 1980
  • art. 8, legge n. 370 del 19 ottobre 1999
  • art. 1, legge n. 63 del 21 febbraio 1989
  • legge n. 236 del 21 giugno 1995

Parametri

Massime

Massima n. 26911

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. La questione è formulata sulla scorta di un erroneo presupposto interpretativo in quanto, la disposizione censurata trovando applicazione nei confronti di categorie di personale che, a vario titolo, non siano state inquadrate nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo il criterio delle mansioni svolte, si sottrae alle censure di costituzionalità ad esso mosse, in quanto appare diretta non già a definire un regime giuridico di favore, bensì a perequare la posizione delle categorie di personale in essa considerate a quella del restante personale tecnico amministrativo delle università, il quale, avvalendosi dell’art. 85 della legge n. 312 del 1980 e, successivamente, dell’art. 1 della legge n. 63 del 1989, aveva già beneficiato di un inquadramento <<per mansioni>> nei profili professionali delle qualifiche funzionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 21 aprile

1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno

1995, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

21 giugno 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il

funzionamento delle universita), sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale del Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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