Corte costituzionale
Ordinanza n. 175/2002
Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 175/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge n. 23 del 29 gennaio 1986
- art. 11, decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995
- art. 26, legge n. 23 del 29 gennaio 1986
- art. 85, legge n. 312 del 11 luglio 1980
- art. 8, legge n. 370 del 19 ottobre 1999
- art. 1, legge n. 63 del 21 febbraio 1989
- legge n. 236 del 21 giugno 1995
Parametri
Massime
Massima n. 26911
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. La questione è formulata sulla scorta di un erroneo presupposto interpretativo in quanto, la disposizione censurata trovando applicazione nei confronti di categorie di personale che, a vario titolo, non siano state inquadrate nei profili professionali delle qualifiche funzionali secondo il criterio delle mansioni svolte, si sottrae alle censure di costituzionalità ad esso mosse, in quanto appare diretta non già a definire un regime giuridico di favore, bensì a perequare la posizione delle categorie di personale in essa considerate a quella del restante personale tecnico amministrativo delle università, il quale, avvalendosi dell’art. 85 della legge n. 312 del 1980 e, successivamente, dell’art. 1 della legge n. 63 del 1989, aveva già beneficiato di un inquadramento <<per mansioni>> nei profili professionali delle qualifiche funzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
1995, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
21 giugno 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle universita), sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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