Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/2002

Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
174/2002
Data di deposito
10 maggio 2002
Data di decisione
6 maggio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 38, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 26910

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 38 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ed invero dal complesso del quadro normativo emerge la non irragionevolezza della disposizione censurata in quanto è evidente l’intento del legislatore di porre in atto una risistemazione della materia del governo del territorio, idonea ad impedire il ripetersi del fenomeno dell’abusivismo edilizio attraverso la repressione, nonché di stabilire termini rigorosi per consentire la sanatoria, ed evitare la protrazione di situazioni incerte, con il pericolo di ulteriori abusi. La questione è altresì manifestamente infondata in riferimento all’art. 97 Cost., in quanto proprio il buon andamento della pubblica amministrazione e la primaria esigenza di misure effettive contro il perpetuarsi di abusi e il protrarsi della facoltà di sanatorie giustificano la scelta di un termine assoluto ed indifferenziato, riferito all’entrata in vigore della disposizione censurata. - Cfr. sentenza n. 427/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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