Corte costituzionale
Ordinanza n. 174/2002
Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 174/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 38, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26910
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 38 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ed invero dal complesso del quadro normativo emerge la non irragionevolezza della disposizione censurata in quanto è evidente l’intento del legislatore di porre in atto una risistemazione della materia del governo del territorio, idonea ad impedire il ripetersi del fenomeno dell’abusivismo edilizio attraverso la repressione, nonché di stabilire termini rigorosi per consentire la sanatoria, ed evitare la protrazione di situazioni incerte, con il pericolo di ulteriori abusi. La questione è altresì manifestamente infondata in riferimento all’art. 97 Cost., in quanto proprio il buon andamento della pubblica amministrazione e la primaria esigenza di misure effettive contro il perpetuarsi di abusi e il protrarsi della facoltà di sanatorie giustificano la scelta di un termine assoluto ed indifferenziato, riferito all’entrata in vigore della disposizione censurata. - Cfr. sentenza n. 427/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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