Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/2002

Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
170/2002
Data di deposito
7 maggio 2002
Data di decisione
24 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:170

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26985

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, secondo e terzo comma, della Costituzione - dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia disposto dall'autorità giudiziaria o in casi di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, ad esso provveda l'autorità amministrativa con obbligo di darne comunicazione entro le quarantotto ore all'autorità giudiziaria per la convalida entro le quarantotto ore successive. Infatti i rimettenti nel sollevare le questioni non introducono profili e argomenti nuovi, rispetto a quelli già esaminati in precedenza giudicando su identica questione di legittimità costituzionale, ritenuta in parte non fondata, nei sensi di cui in motivazione, sulla base di una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce dell'art. 13 della Costituzione e della riserva di giurisdizione in esso contenuta. - V., per la precedente questione, sentenza n. 105/2001 e le successive ordinanze di manifesta infondatezza n. 44/2002, n. 388 e n. 298/2001 (tutte richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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