Corte costituzionale
Ordinanza n. 163/2002
Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 163/2002
- Data di deposito
- 7 maggio 2002
- Data di decisione
- 24 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:163
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
- art. 8, comma 2, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 26972
E' inammissibile la costituzione in giudizio del soggetto che non rivestiva nel giudizio 'a quo' la qualità di parte, ma quella di semplice difensore della società attrice.
Massima n. 26973
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata per la ingiustificata disparità di trattamento tra avvocati e praticanti ammessi al patrocinio, che sarebbe determinata dalla limitazione territoriale posta all'attività svolta dai secondi davanti agli organi giurisdizionali (ovvero consentita soltanto davanti ai tribunali del distretto, nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro). Infatti la scelta limitativa così operata rientra nella discrezionalità legislativa e in quanto collegata alla differenza di 'status' del praticante si basa su di una valutazione né manifestamente irragionevole né palesemente arbitraria; ben potendo comunque essere oggetto di riconsiderazione da parte dello stesso legislatore sempre nei limiti della ragionevolezza e del rispetto delle esigenze del tirocinio e della tutela degli utenti della professione. - Sullo 'status' dei praticanti (anche dopo la legge n. 27 del 1997 che ha unificato le professioni di procuratore legale e avvocato), v. sentenze n. 5/1999, n. 127/1985 e ordinanza n. 75/1999 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trento -
sezione distaccata di Borgo Valsugana - con ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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