Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/2002

Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
163/2002
Data di deposito
7 maggio 2002
Data di decisione
24 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:163

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 36 del 22 gennaio 1934
  • art. 8, comma 2, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 26972

E' inammissibile la costituzione in giudizio del soggetto che non rivestiva nel giudizio 'a quo' la qualità di parte, ma quella di semplice difensore della società attrice.

Massima n. 26973

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata per la ingiustificata disparità di trattamento tra avvocati e praticanti ammessi al patrocinio, che sarebbe determinata dalla limitazione territoriale posta all'attività svolta dai secondi davanti agli organi giurisdizionali (ovvero consentita soltanto davanti ai tribunali del distretto, nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro). Infatti la scelta limitativa così operata rientra nella discrezionalità legislativa e in quanto collegata alla differenza di 'status' del praticante si basa su di una valutazione né manifestamente irragionevole né palesemente arbitraria; ben potendo comunque essere oggetto di riconsiderazione da parte dello stesso legislatore sempre nei limiti della ragionevolezza e del rispetto delle esigenze del tirocinio e della tutela degli utenti della professione. - Sullo 'status' dei praticanti (anche dopo la legge n. 27 del 1997 che ha unificato le professioni di procuratore legale e avvocato), v. sentenze n. 5/1999, n. 127/1985 e ordinanza n. 75/1999 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con

modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trento -

sezione distaccata di Borgo Valsugana - con ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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