Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/2002

Corte cost., ord. 7 maggio 2002, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
161/2002
Data di deposito
7 maggio 2002
Data di decisione
24 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1054 del 22 settembre 1960
  • art. 58, allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 3, legge n. 1054 del 22 settembre 1960
  • art. 1, legge n. 628 del 24 maggio 1952
  • art. 4, legge n. 1054 del 22 settembre 1960

Parametri

Massime

Massima n. 26970

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui è attribuita al giudice amministrativo anziché al giudice ordinario la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri. Infatti la scelta operata dal legislatore, di non intervenire modificandola - in linea con la più recente tendenza innovativa, che conferisce al giudice ordinario la giurisdizione in materia di rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche - sulla speciale regolamentazione di cui è causa, non appare manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria; ed essendo tale scelta costituzionalmente non obbligata, non può escludersi una diversa soluzione sulla base di valutate preminenti esigenze o di un differente assetto del settore. - Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia, v. anche sentenza n. 62/1996 (citata). - Sulla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, v. sentenza n. 190/2000 (richiamata). - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, v. sentenza n. 275/2001 e ordinanza n. 414/2001 (qui richiamate); in particolare, sulla tutela delle posizioni soggettive dinanzi al giudice amministrativo, sentenze n. 62/1996, n. 140/1980; n. 47/1976 e n. 43/1977 (tutte citate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell' art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58, allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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