Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/2002

Corte cost., ord. 3 maggio 2002, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
152/2002
Data di deposito
3 maggio 2002
Data di decisione
22 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:152

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26982

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto l'azione di regresso dell'INAIL contro i responsabili civili di un infortunio sul lavoro sarebbe soggetta a termine triennale di decadenza in mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ed invece a termine triennale di prescrizione in presenza del menzionato accertamento. Infatti il rimettente muove da una premessa interpretativa (equiparazione della sentenza di patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere) che mostra di non condividere, e pur palesando chiaramente quale sia l'interpretazione della norma censurata che reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve, nonostante ciò, a proporre le questioni, sì da utilizzare il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio. - V., sulla inammissibilità di questione prospettata per finalità di mera interpretazione, citata ordinanza n. 351/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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