Corte costituzionale
Ordinanza n. 152/2002
Corte cost., ord. 3 maggio 2002, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 152/2002
- Data di deposito
- 3 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 444, codice di procedura penale
- art. 112, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 26982
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto l'azione di regresso dell'INAIL contro i responsabili civili di un infortunio sul lavoro sarebbe soggetta a termine triennale di decadenza in mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ed invece a termine triennale di prescrizione in presenza del menzionato accertamento. Infatti il rimettente muove da una premessa interpretativa (equiparazione della sentenza di patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere) che mostra di non condividere, e pur palesando chiaramente quale sia l'interpretazione della norma censurata che reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve, nonostante ciò, a proporre le questioni, sì da utilizzare il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio. - V., sulla inammissibilità di questione prospettata per finalità di mera interpretazione, citata ordinanza n. 351/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Venezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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