Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/2002

Corte cost., ord. 3 maggio 2002, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
151/2002
Data di deposito
3 maggio 2002
Data di decisione
22 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge n. 765 del 6 agosto 1967
  • art. 2, comma 2, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 41, sexies introdotto da, legge n. 1150 del 17 agosto 1942

Parametri

Massime

Massima n. 26981

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, laddove il vincolo imposto alle nuove costruzioni di riservare appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione, debba intendersi rivolto ai soli edifici costruiti successivamente al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967. Infatti l'ordinanza di rimessione, pur ampiamente motivata in termini astratti, non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto con la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato lo specifico contenuto della domanda, i motivi e le pretese fatte valere né le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma denunciata. - Sulla manifesta inammissibilità da dichiararsi in camera di consiglio, v. citate ordinanze n. 138 del 1988 e n. 24 del 1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto

1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall'art. 18 della

legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge

urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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