Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/2002
Corte cost., ord. 3 maggio 2002, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/2002
- Data di deposito
- 3 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26956
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati in precedenza. - V. sentenza n. 105/2001 e ordinanza n. 385/2001.
Massima n. 26957
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza. Infatti la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e non sono stati addotti profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. - V. ordinanza n. 385/2001.
Massima n. 26958
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui omette di imporre al questore, contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida, di provvedere ad informare dell'inizio del trattenimento il difensore dello straniero. Infatti la censura investe una disposizione contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge e in quanto tale sottratta al sindacato di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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