Corte costituzionale
Ordinanza n. 140/2002
Corte cost., ord. 24 aprile 2002, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 140/2002
- Data di deposito
- 24 aprile 2002
- Data di decisione
- 11 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 12, decreto legislativo n. 389 del 8 novembre 1997
- art. 1, comma 2, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 26886
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 in riferimento all’art. 3 Cost. atteso che non vi è disparità di trattamento in caso di violazioni analoghe commesse in tempi diversi e soggette ad una disciplina diversa pur applicata ad una stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo – giacché, a ritenere il contrario ogni legge sarebbe immodificabile oppure tutte le leggi dovrebbero sempre valere retroattivamente -. Più specificamente la sottoposizione di fatti commessi in tempi diversi a discipline differenziate è semplicemente la conseguenza, sul piano applicativo, del principio di stretta legalità che sorregge la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, principio che non può ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale sopra richiamato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dell'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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