Corte costituzionale
Ordinanza n. 119/2002
Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 119/2002
- Data di deposito
- 12 aprile 2002
- Data di decisione
- 10 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 7, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- art. 8, comma 8, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 2, comma 163, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26945
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui impone, in riferimento alla tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli, una sovrattassa per il mancato pagamento del tributo pari al doppio del tributo oltre a lire seicentomila. Infatti, da un lato, il rimettente si è limitato a fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente circa la presunta illegittimità costituzionale della norma, senza compiere alcuna diretta osservazione sull'argomento, con ciò venendo meno al principio di autosufficienza dell'ordinanza di remissione che anima il giudizio incidentale di legittimità costituzionale; dall'altro, sussiste un'evidente contraddizione tra la motivazione dell'ordinanza, la quale sembra contestare l'istituzione stessa di un tributo straordinario sui motocicli con potenza superiore a sei cavalli, e la prospettazione del dubbio di costituzionalità che incide, invece, su disposizioni che afferiscono alle sanzioni relative all'omessa presentazione della dichiarazione ed all'omesso o insufficiente pagamento del tributo medesimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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