Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/2002
Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/2002
- Data di deposito
- 12 aprile 2002
- Data di decisione
- 10 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:115
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26940
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria e non prevede un suo autonomo potere di iniziativa probatoria. Infatti la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di uno specifico potere di iniziativa probatoria per "controbilanciare" il diritto dell'imputato al giudizio abbreviato non costituisce una discriminazione tra le parti, avendo il pubblico ministero già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, sicché non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscergli solo il diritto all'ammissione di prova contraria. - Questione analoga sollevata sulla base delle medesime censure e in riferimento ai medesimi parametri, sia pure in relazione alla disciplina del giudizio abbreviato non condizionato di cui all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., è stata dichiarata infondata con la sentenza n. 115 del 2001. - V. anche citata ordinanza n. 421 del 2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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