Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/2002

Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
115/2002
Data di deposito
12 aprile 2002
Data di decisione
10 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:115

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26940

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria e non prevede un suo autonomo potere di iniziativa probatoria. Infatti la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di uno specifico potere di iniziativa probatoria per "controbilanciare" il diritto dell'imputato al giudizio abbreviato non costituisce una discriminazione tra le parti, avendo il pubblico ministero già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, sicché non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscergli solo il diritto all'ammissione di prova contraria. - Questione analoga sollevata sulla base delle medesime censure e in riferimento ai medesimi parametri, sia pure in relazione alla disciplina del giudizio abbreviato non condizionato di cui all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., è stata dichiarata infondata con la sentenza n. 115 del 2001. - V. anche citata ordinanza n. 421 del 2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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