Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/2002

Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
109/2002
Data di deposito
12 aprile 2002
Data di decisione
10 aprile 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:109

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26926

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui sottopone a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione a titolo oneroso di terreni a destinazione edificatoria, anche con riferimento all'ipotesi della cessione volontaria nell'ambito di un procedimento espropriativo; nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto assume quale indice di ricchezza situazioni già definitesi antecedentemente, con un discrimine temporale (31 dicembre 1988) di non evidente ragionevolezza. Infatti non è irragionevole che la legge abbia sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione di terreni a destinazione edificatoria (e ciò è vero per tutte le ipotesi previste dal legislatore, inclusa la cessione volontaria correlata ad un procedimento ablatorio), stante la oggettiva lievitazione del prezzo degli stessi, a seguito, per l'appunto, di siffatta destinazione; e del pari non appare lesiva del principio della capacità contributiva - come in più occasioni affermato - la limitata retroattività conferita all'imposta sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi. - Cfr. citate sentenze n. 171/2001 e n. 315/1994. - Sulla nozione di reddito a fini fiscali, e in particolare sulla preferenza accordata dal legislatore ad un criterio di tipo descrittivo e classificatorio anziché ad un criterio generale e teorico, v. citata sentenza n. 410/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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