Corte costituzionale
Sentenza n. 95/2001
Corte cost., sent. 4 aprile 2001, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/2001
- Data di deposito
- 4 aprile 2001
- Data di decisione
- 21 marzo 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:95
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26138
Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal rimettente deve ritenersi circoscritto all'art. 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.
Massima n. 26143
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. Infatti, una volta riconosciuta la identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle coercitive, diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive limitano la libertà della persona, incidono negativamente sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente impedimento alla vita sociale, non può non essere identica per tutte le misure cautelari personali la sanzione processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto. - Sulla funzione dell'interrogatorio di garanzia, v. sentenze, qui richiamate, n. 32/1999 e n. 77/1997. - Sull'esigenza di un adeguamento delle garanzie processuali della difesa per i destinatari delle misure interdittive e per l'auspicio rivolto a tale fine al legislatore, v. sentenza n. 5/1994. - Per il divieto di espatrio, sentenza n. 109/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le
misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e
quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice
non procede all'interrogatorio entro il termine previsto
dall'articolo 294, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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