Corte costituzionale

Sentenza n. 95/2001

Corte cost., sent. 4 aprile 2001, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/2001
Data di deposito
4 aprile 2001
Data di decisione
21 marzo 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:95

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26138

Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal rimettente deve ritenersi circoscritto all'art. 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.

Massima n. 26143

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. Infatti, una volta riconosciuta la identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle coercitive, diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive limitano la libertà della persona, incidono negativamente sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente impedimento alla vita sociale, non può non essere identica per tutte le misure cautelari personali la sanzione processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto. - Sulla funzione dell'interrogatorio di garanzia, v. sentenze, qui richiamate, n. 32/1999 e n. 77/1997. - Sull'esigenza di un adeguamento delle garanzie processuali della difesa per i destinatari delle misure interdittive e per l'auspicio rivolto a tale fine al legislatore, v. sentenza n. 5/1994. - Per il divieto di espatrio, sentenza n. 109/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le

misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e

quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice

non procede all'interrogatorio entro il termine previsto

dall'articolo 294, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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