Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2001

Corte cost., sent. 23 marzo 2001, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2001
Data di deposito
23 marzo 2001
Data di decisione
19 marzo 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:75

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26113

Il principio affermato dalla sentenza n. 112 del 1998 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva all'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare in giudizio il proprio assicuratore della r.c.a., ai sensi della legge n. 990 del 1969) si fonda sulle peculiarità dell'assicurazione obbligatoria autoveicoli (azionabilità diretta della pretesa nei confronti dell'assicuratore, esclusione del regresso, da parte di quest'ultimo, nei confronti dell'assicurato). Ne consegue che quel principio non può essere automaticamente applicato a tutte le altre ipotesi in cui l'imputato pretenda di essere manlevato da un terzo per le proprie obbligazioni civili. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 del codice della navigazione. - V., per una fattispecie analoga, sentenza n. 38/1982 e ordinanza n. 120/1982. M.R.

Massima n. 26114

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare il proprio assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria. L'assicuratore volontario della responsabilità civile non è infatti passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, e non può essere considerato responsabile civile ai sensi dell'art. 185 cod. pen. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 83 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Termini Imerese, con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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