Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2001
Corte cost., sent. 23 marzo 2001, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2001
- Data di deposito
- 23 marzo 2001
- Data di decisione
- 19 marzo 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:75
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26113
Il principio affermato dalla sentenza n. 112 del 1998 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva all'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare in giudizio il proprio assicuratore della r.c.a., ai sensi della legge n. 990 del 1969) si fonda sulle peculiarità dell'assicurazione obbligatoria autoveicoli (azionabilità diretta della pretesa nei confronti dell'assicuratore, esclusione del regresso, da parte di quest'ultimo, nei confronti dell'assicurato). Ne consegue che quel principio non può essere automaticamente applicato a tutte le altre ipotesi in cui l'imputato pretenda di essere manlevato da un terzo per le proprie obbligazioni civili. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 del codice della navigazione. - V., per una fattispecie analoga, sentenza n. 38/1982 e ordinanza n. 120/1982. M.R.
Massima n. 26114
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa citare il proprio assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria. L'assicuratore volontario della responsabilità civile non è infatti passivamente legittimato rispetto alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, e non può essere considerato responsabile civile ai sensi dell'art. 185 cod. pen. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Termini Imerese, con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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