Corte costituzionale
Sentenza n. 437/2001
Corte cost., sent. 28 dicembre 2001, n. 437
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 437/2001
- Data di deposito
- 28 dicembre 2001
- Data di decisione
- 19 dicembre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:437
Norme oggetto del giudizio
- art. 138, comma 16, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 138, comma 17, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26722
Ai fini del controllo di costituzionalità delle disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nell’istituire il “Fondo regionale di protezione civile”, hanno previsto il contributo statale (di lire 100 miliardi annue) e un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome (non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale), non possono rilevare né l’impegno, genericamente assunto dal Governo, di un finanziamento del fondo (di 1000 miliardi) interamente a carico dello Stato - cui può darsi il solo valore di manifestazione politica di intenti -, né il mancato esperimento di procedure cooperative o di concertazione tra Governo, Regioni ed enti locali, soprattutto in quanto tali procedure, quando non siano riconducibili alla Costituzione, non possono condizionare la formazione e il contenuto delle leggi. Pertanto non è fondata la questione di costituzionalità dell’art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all’art. 5 Cost., sollevata dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna.
Massima n. 26723
Il meccanismo previsto dagli artt. 16 e 17 della legge n. 388 del 2000 secondo cui il concorso regionale al “Fondo regionale di protezione civile” è condizione per il versamento della somma assegnata dallo Stato, non può dar luogo a censure di ordine costituzionale, pur potendo dar fondamento a obiezioni sul piano dell’opportunità per eventuali difficoltà o aleatorietà di funzionamento. Né può dirsi dimostrata una lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni in conseguenza della disposta riduzione dei trasferimenti finanziari già previsti a favore delle Regioni in corrispondenza del conferimento di nuove funzioni in tema di viabilità, in quanto la riduzione non sottrae risorse al complessivo sistema regionale poiché il Fondo resta nella disponibilità delle Regioni ed inoltre riguarda risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle già trasferite. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. - Sulla integrità dell’autonomia finanziaria regionale, in conseguenza di riduzioni di risorse già stabilite, v. anche sentenze (richiamate) n. 307/1983, n. 123/1992, n. 370/1993, n. 507/2000, n. 337/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato Legge finanziaria 2001), sollevate, in riferimento agli
articoli 5, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte ed
Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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