Corte costituzionale
Sentenza n. 412/2001
Corte cost., sent. 18 dicembre 2001, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 412/2001
- Data di deposito
- 18 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:412
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- art. 56, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- art. 59, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- allegato 5 par. 1.1, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- allegato 5 tabella 3, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- allegato 5 tabella 3/A, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- allegato 5 tabella 5, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- art. 56, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- art. 9, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
- art. 12, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
- art. 22, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
- art. 23, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
- allegato 5 par. 1.1, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
- allegato 5 tabella 3, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
- allegato 5 tabella 3/A, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
- allegato 5 tabella 5, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
Parametri
- 91/271, direttiva CEE
- legge n. 128 del 24 aprile 1998
- art. 97, Costituzione
- art. 8, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 17, legge n. 128 del 24 aprile 1998
Massime
Massima n. 26688
Inammissibilità, per intervenuta sostituzione delle norme censurate ad opera del d.lgs. n. 258 del 2000, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 2, dell’art. 56, comma 1, dell’art. 59, comma 6, del paragrafo 1.1. e tabelle 3, 3/A e 5 dell’Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, disciplinanti la tutela delle acque dagli inquinamenti industriali, sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all’art. 9, numeri 9 e 10, all’art. 14 e all’art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, alle relative norme di attuazione, di cui agli artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, all’art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 e alla direttiva CEE n. 91/271, alla legge 24 aprile 1998, n. 128 e all’art. 97 della Costituzione. A.M.M.
Massima n. 26689
Per l’ammissibilità del ricorso in via principale sotto il profilo del contenuto della impugnazione, è sufficiente che vi sia la richiesta di illegittimità costituzionale di una norma di legge, con indicazione del vizio denunciato, anche se questo è prospettato in via alternativa a diversa tesi interpretativa. - V. sentenza n. 244/1997. A.M.M.
Massima n. 26690
Deve ritenersi che il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e del Corpo forestale, disposto dagli artt. 56, comma 3, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e 22 del d.lgs. n. 258 del 2000, a proposito dell'accertamento degli illeciti e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, avvenga nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige entro i limiti delle previsioni legislative delle Province autonome (con particolare riguardo al sistema dei rapporti tra Provincia e Comuni e del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento), cosicché deve escludersi, in radice, ogni possibilità di lesione della sfera di attribuzioni provinciali, nonché, in relazione al Corpo forestale, una modifica sia al sistema di autonomo Corpo forestale provinciale della Provincia di Trento sia alla riserva (regionale o provinciale) delle funzioni di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento delle relative violazioni amministrative nelle materie di competenza propria della Regione o delle province autonome: da ciò consegue che il Corpo forestale della Provincia autonoma continua ad esercitare, nella Provincia stessa, le funzioni, inerenti alla vigilanza e polizia amministrativa e agli accertamenti degli illeciti in violazione di norme a tutela delle acque da inquinamento e del relativo danno ambientale, anche se queste sono attribuite al Corpo forestale dello Stato per le parti del territorio nazionale in cui opera lo stesso Corpo forestale dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del predetto decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sollevata, in riferimento all'art. 8, numeri 16, 17 e 19, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526. A.M.M.
Massima n. 26691
I criteri generali della disciplina degli scarichi dettata dal d.lgs. n. 258 del 2000, modificativo del d.lgs. n. 152 del 1999, assicurano indistintamente alle regioni, nell’esercizio della loro autonomia, salvo ristrette e circoscritte eccezioni predeterminate dal legislatore, un ampio campo di manovra nel definire i valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, ma, la necessità imprescindibile di assicurare sia il soddisfacimento di esigenze unitarie e di primaria importanza nazionale per la rilevanza dell’ambiente sia il conseguimento e l’adeguamento degli obiettivi doverosamente comuni e coordinati sia infine l’assolvimento degli obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato, comporta che la ricorrente Provincia autonoma di Trento, anche se dotata di normativa propria su tale materia, coinvolta da direttiva comunitaria e da disposizioni statali di recepimento della direttiva, sia sempre tenuta ad una valutazione della completa corrispondenza della propria legislazione ai predetti atti. Infine, non può ravvisarsi una manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà né un contrasto con il principio di buon andamento dell’Amministrazione, nella circostanza che il legislatore nazionale, nell’ottica di una approccio globale al problema della tutela delle acque dall’inquinamento e di una esigenza primaria di migliorare l’ambiente acquatico, abbia previsto una responsabilità correlata a specifici doveri di vigilanza, anche a carico del gestore di impianti di depurazione generale (nella Provincia autonoma di Trento in base al sistema misto esistente secondo la normativa provinciale). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 22 e 23 e Allegato 5, paragr. 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all’art. 9, numeri 9 e 10, agli artt. 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, alla direttiva comunitaria 91/271/CEE e all’art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, agli artt. 3 e 97 della Costituzione. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, dell'art. 56, comma 1, dell'art. 59, comma 6, del paragrafo 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all'art. 9, numeri 9 e 10, all'art. 14 e all'art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e all'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); alla direttiva CEE n. 91/271, alla legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento), e all'art. 97 della Costituzione, con ricorso della Provincia autonoma di Trento (r. ric. n. 23 del 1999) indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del predetto decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sollevata, in riferimento all'art. 8, numeri 16, 17 e 19, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, con ricorso della Provincia autonoma di Trento (r.ric. n. 23 del 1999), indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 22 e 23 e Allegato 5, paragr. 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21, e 24, all'art. 9, numeri 9 e 10, agli art. 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché alle relative norme di attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, alla direttiva comunitaria 91/271/CEE e all'art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso della Provincia autonoma di Trento (r.ric. n. 16 del 2000), indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di paola
Testo integrale
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