Corte costituzionale
Sentenza n. 352/2001
Corte cost., sent. 6 novembre 2001, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 352/2001
- Data di deposito
- 6 novembre 2001
- Data di decisione
- 5 novembre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 3, legge della Regione Toscana n. 25 del 4 maggio 1989
- art. 32, comma 3, legge della Regione Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26595
Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell’art. 35, comma 3, della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, in quanto il giudice è chiamato ad applicare, ratione temporis, tale disposizione pur abrogata, con l’altra egualmente censurata e dal medesimo contenuto normativo, nei giudizi nei quali si controverte del rimborso di spese condominiali sia degli esercizi 1995 e 1996 (ricadenti nel vigore della legge regionale n. 25 del 1989), sia dell’esercizio 1997 (cui è riferibile invece la successiva legge regionale n. 96 del 1996).
Massima n. 26596
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 e dell’art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, in riferimento all’art. 108 della Costituzione, in quanto - come già statuito con precedente ordinanza di manifesta infondatezza (n. 243 del 2000) - la disciplina censurata dettata per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione e siti in stabili a regime condominiale, non incide nella materia della tutela giurisdizionale riservata alla competenza dello Stato.
Massima n. 26597
La previsione, in base alle leggi regionali della Toscana n. 25 del 1989 (art. 35, comma 3) e n. 96 del 1996 (art. 32, comma 3), dell’obbligo gravante sugli assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di pagare il costo dei servizi a rimborso direttamente al condominio di gestione e la possibilità che quest’ultimo agisca in giudizio nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi, pur integrando la disciplina civilistica, non eccede il limite del diritto privato, in quanto essa trova giustificazione nella stretta connessione con la materia di competenza regionale e nella finalità di agevolare l’amministrazione dell’ente pubblico proprietario dell’alloggio, esonerandola dalla gestione dei servizi definiti «a rimborso». D’altro canto, l’aggravamento della posizione dell’assegnatario non è irragionevole, a fronte del beneficio che egli ricava dal godimento dell’alloggio assegnatogli con un canone sociale, come tale meno gravoso, né esso contrasta con la disciplina codicistica del condominio, e non è neppure incoerente rispetto alla disciplina generale delle obbligazioni e del contratto, la quale (nella fattispecie della delegazione cumulativa) conosce la possibilità che al terzo creditore sia assegnato un nuovo debitore. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 e dell’art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, in riferimento all’art. 117 Cost. - Sul limite del diritto privato alla legislazione regionale, v. sentenze n. 326 e n. 82/1998, n. 307/1996, n. 462/1995 e n. 408/1995, n. 441/1994; ordinanza n. 243/2000; sull’adattamento che esso può subire in connessione con materie di competenza regionale, v. sentenze n. 441/1994 e n. 35/1992 (sentenze, tutte, qui richiamate). - Sull’edilizia residenziale pubblica come nuova materia di competenza regionale, v. sentenza, qui richiamata, n. 27/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, della legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale) e l'art. 32, comma 3, della legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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