Corte costituzionale
Sentenza n. 344/2001
Corte cost., sent. 24 ottobre 2001, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 344/2001
- Data di deposito
- 24 ottobre 2001
- Data di decisione
- 8 ottobre 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:344
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, terzo periodo, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 4 ottobre 1999
- art. 1, comma 6, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 4 ottobre 1999
Parametri
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 6, n. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 31, comma 3, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 26589
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 5, terzo periodo della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, in quanto tale disposizione, nel dettare norme di attuazione della legge statale (n. 10 del 1991) in materia di controlli degli impianti termici, ha derogato alle statuizioni della stessa legge: nel prevedere, per un verso, nei confronti degli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, verifiche mediante l’esame della documentazione, anziché direttamente – quanto meno a campione – sugli impianti e, per altro verso, stabilendo l’esclusione di oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola.
Massima n. 26590
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 6 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, a tenor del quale si considerano “non dovute” le somme eventualmente già percepite dai Comuni e dalle Province, riscosse in relazione alle attività di controllo e verifica sugli impianti termici (e relative all’accatastamento degli impianti con autocertificazione o alle dichiarazioni degli utenti attestanti il rispetto delle norme), in quanto tale disposizione confligge con quella della legge statale n. 10 del 1991 che pone “a carico degli utenti” gli oneri per le attività di controllo e verifica demandate agli enti locali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5,
terzo periodo, e comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia
Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante "Disposizioni in
materia di controlli degli impianti termici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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