Corte costituzionale

Sentenza n. 344/2001

Corte cost., sent. 24 ottobre 2001, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
344/2001
Data di deposito
24 ottobre 2001
Data di decisione
8 ottobre 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:344

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, terzo periodo, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 4 ottobre 1999
  • art. 1, comma 6, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 4 ottobre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26589

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 5, terzo periodo della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, in quanto tale disposizione, nel dettare norme di attuazione della legge statale (n. 10 del 1991) in materia di controlli degli impianti termici, ha derogato alle statuizioni della stessa legge: nel prevedere, per un verso, nei confronti degli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, verifiche mediante l’esame della documentazione, anziché direttamente – quanto meno a campione – sugli impianti e, per altro verso, stabilendo l’esclusione di oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola.

Massima n. 26590

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 6 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, a tenor del quale si considerano “non dovute” le somme eventualmente già percepite dai Comuni e dalle Province, riscosse in relazione alle attività di controllo e verifica sugli impianti termici (e relative all’accatastamento degli impianti con autocertificazione o alle dichiarazioni degli utenti attestanti il rispetto delle norme), in quanto tale disposizione confligge con quella della legge statale n. 10 del 1991 che pone “a carico degli utenti” gli oneri per le attività di controllo e verifica demandate agli enti locali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5,

terzo periodo, e comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia

Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante "Disposizioni in

materia di controlli degli impianti termici".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze