Corte costituzionale

Sentenza n. 339/2001

Corte cost., sent. 24 ottobre 2001, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
339/2001
Data di deposito
24 ottobre 2001
Data di decisione
8 ottobre 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:339

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 5, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 5, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 6, comma 1, lett. e), legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 9, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 10, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 11, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 14 luglio 1987
  • art. 11, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 14 luglio 1987
  • art. 16, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 14 luglio 1987
  • art. 24, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 14 luglio 1987
  • art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 14, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 18, ultimo co., legge della Regione Abruzzo n. 1 del 12 gennaio 1998
  • art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 14 luglio 1987
  • art. 10, legge della Regione Abruzzo n. 39 del 14 luglio 1987
  • art. 6, comma 1, lett. d), legge della Regione Abruzzo n. 39 del 14 luglio 1987
  • art. 2, legge della Regione Veneto n. 44 del 30 dicembre 1997
  • art. 7, comma 2, legge della Regione Veneto n. 44 del 30 dicembre 1997
  • Tariffa allegata - Voce 23, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991

Parametri

Massime

Massima n. 26575

Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (sollevata, nella specie, nei confronti della legge regionale del Veneto n. 44 del 1997), basata sull’intervenuta abrogazione di talune disposizioni della legge censurata, in quanto, una volta che si interpreti rettamente l’ordinanza di rimessione, deve ritenersi ininfluente ogni disputa sulla vigenza delle disposizioni che non formano oggetto sostanziale del giudizio di costituzionalità.

Massima n. 26576

Va respinta l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti della legge n. 44 del 1997, basata sulla mancanza di adeguata motivazione in punto di rilevanza, poiché il giudice costituzionale non può sovrapporre una propria diversa valutazione a quella non implausibile effettuata dal giudice rimettente.

Massima n. 26577

Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 41 della Costituzione, le disposizioni delle leggi regionali che, presupponendo una nozione non unitaria delle agenzie di viaggio, limitano la libertà di impresa: disposizioni, tutte, di contenuto analogo o identico a quelle della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996, già dichiarate costituzionalmente illegittime (dalla sentenza n. 362 del 1998) e, segnatamente, dunque: a) della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1: - l’art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l’attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo; - l’art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l’autorizzazione per l’esercizio di filiali o succursali stagionali; - l’art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l’apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell’Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l’apertura delle agenzie principali; - l’art. 6, comma primo, lettera e), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione l’eventuale qualità di succursale o filiale; - l’art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell’autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell’avvenuta apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia principale; - l’art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale; - l’art. 11, nella parte in cui, escludendo dall’obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un’agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra Regione; - l’art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di “agenzia di viaggio”, di “agenzia turistica” e simili alle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione; - l’art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività; b) della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (e, in quanto applicabili nel giudizio 'a quo', ancorché abrogati): - gli artt. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l’autorizzazione anche per l’apertura di filiali; - l’art. 6, primo comma, lettera d), nella parte in cui prevede che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la qualità di filiale; - l’art. 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui, rispettivamente, subordinano al nulla osta della Giunta regionale l’apertura e l’esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione l’apertura e l’esercizio di filiali stagionali; - l’art. 16, nella parte in cui, escludendo l’obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali; - l’art. 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella filiale di un’agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività; c) della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44: - l’art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza; - l’art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede l’obbligo di annotare, nell’autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale. Restano assorbite le ulteriori censure prospettate con riferimento agli artt. 117 e 120 Cost. - Cfr. anche sentenza n. 54/2001, citata.

Massima n. 26578

E’ costituzionalmente illegittima la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale. Disposizione, questa, che analogamente alle altre (contestualmente dichiarate illegittime) incide negativamente sulla libertà organizzativa dell’imprenditore risultando, quindi, in contrasto con l’art. 41 della Costituzione (mentre devono considerarsi assorbite le ulteriori censure prospettate con riferimento agli artt. 117 e 120 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico):

art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;

art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie principali;

art. 6, comma primo, lettera e), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale;

art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale;

art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale;

art. 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra Regione;

art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione;

art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico):

gli artt. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali;

l'art. 6, primo comma, lettera d), nella parte in cui prevede che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la qualità di filiale;

l'art. 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui, rispettivamente, subordinano al nulla osta della Giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali;

l'art. 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;

art. 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia):

art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza;

art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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