Corte costituzionale
Sentenza n. 329/2001
Corte cost., sent. 27 settembre 2001, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 329/2001
- Data di deposito
- 27 settembre 2001
- Data di decisione
- 24 settembre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:329
Norme oggetto del giudizio
- Accordo tra la Repubblica italiana e la S.Sede del 18 febbraio 1984
- legge n. 121 del 25 maggio 1985
- art. 18, legge n. 847 del 27 maggio 1929
- art. 8, comma 2, n. 2, Accordo tra la Repubblica italiana e la S.Sede del 18 febbraio 1984
- legge n. 121 del 25 marzo 1985
- art. 129-bis, codice civile
- art. 129, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 26551
La vigenza dell'art. 18 della legge n. 847 del 1929, che reca disposizioni in materia matrimoniale, non è venuta meno a seguito dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 (reso esecutivo in Italia con la legge n. 121 del 1985), recante modificazioni al Concordato del 1929 dal momento che il contenuto della norma in questione esclude che sia sopravvenuta la sua abrogazione - tanto espressa che tacita - per effetto del predetto Accordo modificativo; ché, anzi, da quest'ultimo può desumersi l'applicabilità della norma in assenza di altre previsioni e in attesa di un nuovo intervento del legislatore. - Sulla disciplina della materia matrimoniale concordataria, dopo l'Accordo del 1984, vedi sentenza, qui richiamata, n. 421/1993.
Massima n. 26552
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la S. Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, in quanto difettano gli elementi per apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione, né potendo il vizio essere sanato dall'allegazione che di tali elementi sia fatta dalla parte costituita.
Massima n. 26553
La norma contenuta nell'art. 18 della legge del 1929, che rinvia, per il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie, senza alcuna limitazione. Infatti - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte costituita - essa non gode di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 7 della Costituzione e rimane ferma pur dopo l'Accordo (del 1984) modificativo del Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, che nulla dispone in proposito, affidando alla discrezionalità del legislatore la eventuale disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario dichiarato nullo in sede ecclesiastica.
Massima n. 26554
Il principio costituzionale di eguaglianza non rende costituzionalmente necessario lo stesso trattamento in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità del matrimonio e dal divorzio, dal momento che sussiste una diversità strutturale tra le due fattispecie poste a raffronto e che soltanto il legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità - ha il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento di discipline. Per altro verso, dall'accoglimento della richiesta additiva rivolta dal rimettente, deriverebbe una diversità di disciplina, per gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile, fonte essa stessa di una ingiustificata disparità di trattamento. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e degli artt. 129 e 129-bis del codice civile, in riferimento all'art. 3 Cost. e al principio di laicità dello Stato, sollevata in quanto dette norme prevedono in caso di nullità del matrimonio concordatario che sia pronunciata dai tribunali ecclesiastici, con sentenza resa esecutiva nello Stato, pur in presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio putativo, e non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) assicurato dalla legge n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal tribunale di Vicenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità dello Stato, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c., sollevata dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo, sollevata dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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