Corte costituzionale
Sentenza n. 316/2001
Corte cost., sent. 27 luglio 2001, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 316/2001
- Data di deposito
- 27 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:316
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 333 del 2 ottobre 1997
- art. 14, comma 3, legge n. 276 del 22 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26528
Il senso logico della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, non consente che di essa si dia una lettura riduttiva, ben prestandosi la disposizione stessa ad essere intesa nel senso che il servizio prestato quali dattilografi di quarta qualifica rappresenti un requisito minimo per la partecipazione ai concorsi ivi previsti, tale cioè da non precludere che vi possano partecipare anche gli stenodattilografi, appartenenti alla quinta qualifica funzionale, i quali hanno disimpegnato mansioni certamente non dissimili, e semmai più articolate e complesse. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dalla predetta disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - Sull'onere per l'interprete di privilegiare l'interpretazione conforme a Costituzione, v. sentenza n. 113/2000 qui richiamata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della
legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come
modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, sollevata,
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze