Corte costituzionale

Sentenza n. 316/2001

Corte cost., sent. 27 luglio 2001, n. 316

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
316/2001
Data di deposito
27 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:316

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 333 del 2 ottobre 1997
  • art. 14, comma 3, legge n. 276 del 22 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 26528

Il senso logico della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, non consente che di essa si dia una lettura riduttiva, ben prestandosi la disposizione stessa ad essere intesa nel senso che il servizio prestato quali dattilografi di quarta qualifica rappresenti un requisito minimo per la partecipazione ai concorsi ivi previsti, tale cioè da non precludere che vi possano partecipare anche gli stenodattilografi, appartenenti alla quinta qualifica funzionale, i quali hanno disimpegnato mansioni certamente non dissimili, e semmai più articolate e complesse. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dalla predetta disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - Sull'onere per l'interprete di privilegiare l'interpretazione conforme a Costituzione, v. sentenza n. 113/2000 qui richiamata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della

legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del

contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e

istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come

modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, sollevata,

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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