Corte costituzionale
Sentenza n. 292/2001
Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 292/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:292
Norme oggetto del giudizio
- decreto Corte dei conti sezione giurisd. regionale n. 130 del 9 agosto 2000
- decreto Corte dei conti sezione giurisd. regionale n. 127 del 9 agosto 2000
Parametri
- art. 122, comma 4, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 28, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 26492
Spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto. L'esenzione dalla giurisdizione contabile in favore di specifici organi della Regione e delle Province costituirebbe, infatti, un'eccezione non consentita, poiché non trova fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria; non sussistono, d'altro canto, ragioni giustificatrici di un'estensione ai consigli regionali della deroga alla giurisdizione contabile, operata nei confronti, tra gli altri, delle Camere del Parlamento, data la riconosciuta non assimilabilità delle assemblee elettive regionali alle assemblee parlamentari, né può essere invocata la prerogativa dell'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dai consiglieri regionali e provinciali, in ordine ad attività di soggetti, quali gli agenti contabili, distinti dai componenti dei consigli regionali e provinciali e affatto estranei alle prerogative che assistono costoro. Vanno, conseguentemente, respinti i ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento, per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a paralleli decreti della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, recanti il termine per il deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni regionale e provinciale per gli anni 1996 - 1998. - Sul fondamento costituzionale della giurisdizione contabile costituito dall'art. 103 Cost., v. sentenze n. 110/1979, n. 211/1972, n. 102/1977 e n. 129/1981 (qui richiamate). - Sulla deroga alla giurisdizione contabile per i supremi organi costituzionali, sentenze n. 110/1970, n. 129/1981. - Sui limiti all'estensione di una disciplina eccezionale e derogatoria, v. sentenza n. 81/1975 (richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara che spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente
contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e
all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria
gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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