Corte costituzionale

Sentenza n. 292/2001

Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
292/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:292

Norme oggetto del giudizio

  • decreto Corte dei conti sezione giurisd. regionale n. 130 del 9 agosto 2000
  • decreto Corte dei conti sezione giurisd. regionale n. 127 del 9 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26492

Spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto. L'esenzione dalla giurisdizione contabile in favore di specifici organi della Regione e delle Province costituirebbe, infatti, un'eccezione non consentita, poiché non trova fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria; non sussistono, d'altro canto, ragioni giustificatrici di un'estensione ai consigli regionali della deroga alla giurisdizione contabile, operata nei confronti, tra gli altri, delle Camere del Parlamento, data la riconosciuta non assimilabilità delle assemblee elettive regionali alle assemblee parlamentari, né può essere invocata la prerogativa dell'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dai consiglieri regionali e provinciali, in ordine ad attività di soggetti, quali gli agenti contabili, distinti dai componenti dei consigli regionali e provinciali e affatto estranei alle prerogative che assistono costoro. Vanno, conseguentemente, respinti i ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento, per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a paralleli decreti della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, recanti il termine per il deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni regionale e provinciale per gli anni 1996 - 1998. - Sul fondamento costituzionale della giurisdizione contabile costituito dall'art. 103 Cost., v. sentenze n. 110/1979, n. 211/1972, n. 102/1977 e n. 129/1981 (qui richiamate). - Sulla deroga alla giurisdizione contabile per i supremi organi costituzionali, sentenze n. 110/1970, n. 129/1981. - Sui limiti all'estensione di una disciplina eccezionale e derogatoria, v. sentenza n. 81/1975 (richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara che spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale

regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente

contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e

all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria

gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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