Corte costituzionale
Sentenza n. 291/2001
Corte cost., sent. 25 luglio 2001, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:291
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1065 del 6 dicembre 1971
- regio decreto legge n. 1404 del 16 luglio 1936
- legge n. 690 del 26 novembre 1981
- regio decreto legge n. 2448 del 22 dicembre 1927
- regio decreto legge n. 201 del 2 marzo 1933
Parametri
Massime
Massima n. 26488
Va disattesa l'eccezione secondo cui la questione di legittimità sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Dall'ordinanza di rimessione non emerge infatti un palese difetto di giurisdizione tale da determinare, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'irrilevanza della questione, tanto più che il Tar rimettente ha ampiamente motivato in modo plausibile in ordine alla configurabilità di una posizione soggettiva di interesse legittimo in capo al ricorrente. - V. richiamati precedenti: sentenze n. 179/1999 e n. 127/1998. M.F.
Massima n. 26489
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 e della legge 26 novembre 1981, n. 690, sollevata nella parte in cui tali disposizioni - recanti specifici provvedimenti a favore dei Comuni di San Remo, Venezia, Campione e Saint Vincent - non prevedono in via generale ed astratta il potere del Ministro dell'interno di autorizzare anche altri Comuni ad aprire e gestire case da gioco. Infatti, la prospettata pronuncia additiva, volta ad introdurre una sorta di disciplina generale del potere di autorizzazione destinata a sostituirsi alle ipotesi particolari previste dagli atti impugnati, non si porrebbe come conseguenza necessitata ed implicita dell'applicazione dei principi costituzionali al "complesso normativo" impugnato, giacché al riguardo sarebbe comunque prospettabile una pluralità di soluzioni, la cui scelta è doverosamente rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va, però, ribadita la necessità di un intervento legislativo sulla materia, non essendo più giustificabile un sistema normativo ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale. - Sul necessario nesso di pregiudizialità tra giudizio principale e giudizio di legittimità costituzionale, v. richiamata ordinanza n. 90/1973. - In tema di sentenze additive, v. richiamate sentenze n. 2/1998, n. 322/1998, n. 51/1998 e n. 55/1996. - In tema di precedenti decisioni sulle norme impugnate, v. richiamata sentenza n. 152/1985. - Sul divieto generale di esercizio del gioco d'azzardo, v. richiamata sentenza n. 237/1975. - Sulla situazione normativa concernente le case da gioco, v. richiamata sentenza n. 152/1985. M.F.
Massima n. 26490
Sono inammissibili gli interventi dei Comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e Capri, e dell'A.N.I.T. - Associazione Nazionale per l'Incremento Turistico, in quanto tali soggetti non rivestono la qualità di parti nel giudizio principale, né sono titolari di un interesse che, pur formalmente esterno al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, e ne cui confronti, pertanto, una pronuncia di illegittimità costituzionale eserciterebbe un'influenza diretta, tale da pregiudicare irrimediabilmente la loro posizione giuridica, senza che essi abbiano la possibilità di difendersi. - V. richiamate sentenze n. 178/2000, n. 117/1996, n. 390/1999, n. 315/1992 e ordinanza n. 67/1998. M.F.
Massima n. 26491
Va riconosciuta la legittimazione all'intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in quanto le norme impugnate che la riguardano, pur contenute in atti aventi valore di legge dello Stato, hanno ad oggetto un aspetto dell'ordinamento regionale, come definito dallo statuto, sicché appare configurabile un interesse giuridicamente rilevante all'esito del giudizio. - V. richiamata ordinanza 20 maggio 1997, allegata alla sentenza n. 277/1997. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore del comune di San Remo), del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 (Provvedimenti a favore del comune di Campione), del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 (Estensione al comune di Venezia delle disposizioni del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) e della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze